| L’Orvieto è stato definito “vero oro liquido” dal Mantegazza ed è celebre per aver allietato mense illustri di Papi e Principi della Chiesa. Del vino Orvieto, secondo il disciplinare pubblicato nel D.P.R. del 1971, sono ammesse due sottodenominazioni. “Orvieto Classico” e “Orvieto”. Mentre l’area geografica prevista nel disciplinare dell’Orvieto Classico è circoscritta al territorio circostante il comune omonimo ed incluso quindi nella regione Umbria, quella prevista nel disciplinare dell’Orvieto, si estende a Nord, sempre nella provincia di Terni, e a Sud dove oltrepassa il confine regionale e finisce per inoltrarsi nella Tuscia Viterbese, ed esattamente nel territorio di cinque comuni della provincia di Viterbo (Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano e parte dei territori di Bagnoregio, Graffignano, Lubriano). I vigneti di questi territori, però, devono avere buona esposizione e trovarsi tra i cento e i cinquecento metri di altezza. L’Orvieto, pur essendo per eccellenza un vino bianco, a partire dalla vendemmia del 1998 ha ottenuto pure una Doc di rosso “Orvietano Rosso”; da questa Doc sono però esclusi i comuni facenti parte della nostra provincia. Il vino denominato Orvieto, che è quello che ci interessa, può essere prodotto in due diverse tipologie.
Il tipo Secco ha un colore bianco paglierino più o meno carico; odore delicato e gradevole; sapore secco, fine e delicato; gradazione alcolica minima di 12°. Si serve con antipasti magri, fritti e grigliate di pesce, frutti di mare, brodi vegetali e carni bianche fredde. Temperatura di servizio: 8°/10°. A tale temperatura può essere utilizzato anche come aperitivo.
Il tipo Abboccato ha un colore paglierino dorato, profumo fresco e fragrante, delicatamente amabile con leggerissimo fondo amarognolo; sapore: secco ma morbido con fondo amarognolo, tenue ed elegante. Si abbina bene con piatti tartufati, paté di fegato d'oca, piatti in gelatina. Consigliato anche a fine e fuori pasto.
Dalla vendemmia 1997 entrambe le tipologie di vino possono fregiarsi della qualifica di Superiore. Questa qualifica è assegnata al vino che viene prodotto da uve derivanti da una bassa produzione per ettaro, 80 quintali anziché 110, come prevede il disciplinare. Deve avere una gradazione di almeno 12 gradi e deve essere messo in commercio solo a partire dal primo marzo successivo alla vendemmia.
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